Art. 11.

                              V a r i e

    Ai  candidati,  per  la  preparazione  agli  esami  del  concorso
previsti    al    precedente    art. 5,   dovra'   essere   concessa,
compatibilmente  con  le  esigenze  di servizio, dall'ente/comando di
appartenenza  la  licenza  straordinaria  per  esami  della durata di
giorni  15  da  fruire  in  un'unica  soluzione  qualora  i  predetti
candidati  non  si  dovessero presentare a sostenere le prove scritte
per  motivi  dipendenti  dalla propria volonta', detta licenza dovra'
essere computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
      Roma, 9 marzo 2001
Il direttore generale: ten. gen. Simeone
                     il comandante generale amm. isp. (CP): Sicurezza