Art. 11. V a r i e Ai candidati, per la preparazione agli esami del concorso previsti al precedente art. 5, dovra' essere concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, dall'ente/comando di appartenenza la licenza straordinaria per esami della durata di giorni 15 da fruire in un'unica soluzione qualora i predetti candidati non si dovessero presentare a sostenere le prove scritte per motivi dipendenti dalla propria volonta', detta licenza dovra' essere computata in licenza ordinaria dell'anno in corso. Roma, 9 marzo 2001 Il direttore generale: ten. gen. Simeone il comandante generale amm. isp. (CP): Sicurezza