Art. 4. Istruttoria della domanda 1. I comandi/enti interessati devono istruire le domande provvedendo a: a) controllarne, in via preliminare, la validita' verificando che il documento sia completo in tutte le sue parti e conforme al modello prescritto di cui all'allegato A del presente decreto; b) certificare la data di presentazione apponendo, negli spazi riservati all'ente/comando di appartenenza, il proprio timbro, la data ed il numero di protocollo e sottoporre tutte le domande alla firma del comandante/comandante in seconda che rilascia una dichiarazione sul possesso o meno dei requisiti, previsti all'art. 1 del presente decreto, da parte del candidato. Le domande presentate fuori termine dovranno essere inviate ugualmente alla Direzione generale per il personale militare che provvedera' con provvedimento motivato all'esclusione dei militari dalla partecipazione al concorso. In tale ipotesi, il comandante/comandante in seconda dell'ente/comando dovra' menzionare in calce alle domande che le stesse sono state presentate fuori termine; c) far redigere, dalle competenti autorita' gerarchiche, l'appropriato documento caratteristico recante nel frontespizio, come data di chiusura, quella di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e, come motivo, la seguente dicitura: "Partecipazione al quinto concorso per l'avanzamento al grado di Aiutante"; d) comunicare telegraficamente alla Direzione generale per il personale militare II Reparto - 5a Divisione, entro il giorno successivo alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, l'elenco nominativo dei concorrenti ed il relativo numero di matricola; e) inviare alla Direzione generale per il personale Militare V Reparto - 15a Divisione, entro dieci giorni successivi alla data di scadenza del concorso, l'appropriato documento caratteristico, unitamente alla dichiarazione di completezza, all'indice aggiornato dei documenti acquisiti alla parte prima della R.D.P.V. (Modello 1 M.M.) ed un prospetto riepilogativo delle qualifiche riportate dall'interessato negli ultimi cinque anni; f) far pervenire, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare II Reparto - 5a Divisione, entro il termine perentorio di sette giorni successivi alla data di scadenza del concorso, l'originale di tutte le domande registrate a protocollo; g) custodire la seconda copia della domanda nella raccolta documenti personali valutativi dell'interessato; h) informare telegraficamente la Direzione generale per il personale militare II Reparto - 5a Divisione di ogni vicenda che dovesse intervenire nei confronti dei candidati durante il concorso relativamente a quanto indicato al precedente art. 1, lettera c); i) la Direzione generale per il personale militare - 15a Divisione provvedera' a mettere a disposizione della commissione la documentazione caratteristica di cui al punto e) e il foglio matricolare, completa ed aggiornata di tutte le variazioni intervenute nei vari quadri, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Detta copia dovra' essere firmata dall'interessato per presa visione.