Art. 5. Prove d'esame Gli esami del concorso consistono nell'esecuzione di un test su argomenti di cultura generale, il cui programma e' elencato nell'allegato "B", e in una prova su materie professionali, il cui programma e' riportato nell'allegato "C" per il C.E.M.M. e nell'allegato "D" per i Nocchieri di Porto. Prova di cultura generale: detta prova e' costituita da n 60 domande complessive, a risposta multipla suggerita, divise in n 12 per ciascuna delle sotto elencate materie: a) italiano; b) educazione civica; c) storia; d) geografia; e) matematica. Prova di cultura tecnico-militare: detta prova e' costituita da n. 30 domande, a risposta libera. Gli esami si svolgeranno il giorno 6 giugno 2001 alle ore 08:30 presso MARISCUOLA Taranto. Eventuali variazioni della sede d'esame e della data di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale del 25 maggio 2001 e sul Foglio d'Ordini Marina. La pubblicazione di cui sopra avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. I candidati ai quali e' stata notificata l'esclusione o la non ammissione al concorso non potranno partecipare agli esami previsti al punto 1 e 2 del presente articolo. Tutti gli altri concorrenti sono tenuti a presentarsi alle prove senza attendere alcuna comunicazione in proposito, indossando l'uniforme S. E. B. muniti di valido documento di riconoscimento. LA MANCATA PRESENTAZIONE O LA PRESENTAZIONE IN RITARDO, ANCORCHE' DOVUTA A CAUSA DI FORZA MAGGIORE, COMPORTERA' L'IRREVOCABILE ESCLUSIONE DAL CONCORSO. A tal fine non sara' inviata alcuna comunicazione in proposito. 6. Durante lo svolgimento delle prove, ai concorrenti non e' permesso comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i Membri della Commissione esaminatrice, ne' consultare appunti, scritti o documenti di qualsiasi natura. Durante le prove non e' consentito l'uso di telefoni cellulari, agende elettroniche, calcolatrici o qualsiasi tipo di ausilio elettronico informatico. Tutto il materiale relativo ai lavori dovra' essere consegnato alla Commissione esaminatrice secondo le istruzioni che verranno impartite dalla stessa Commissione all'inizio delle prove. Gli elaborati dovranno essere scritti, a pena di nullita', esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice. Tali elaborati dovranno essere posti in appositi plichi secondo le modalita' prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n 487, e successive modificazioni. Il candidato che contravvenga alle disposizioni dei commi precedenti o che risulti abbia copiato in tutto o in parte le prove d'esame, e' escluso dal concorso. La commissione esaminatrice e il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno la facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto delle prove non preclude la possibilita' che la stessa sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime. Art. 6. Commissione d'esame La Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto interdirigenziale, sara' composta come di seguito riportato: Presidente: un Contrammiraglio o Capitano di Vascello; Membri: tre ufficiali superiori in servizio permanente di cui uno del corpo delle capitanerie di porto; Membro: l'aiutante piu' anziano in ruolo, non facente parte come titolare o sostituto della commissione di avanzamento; Segretario: un ufficiale inferiore in servizio permanente - senza diritto di voto. La Commissione di cui sopra avra' altresi' il compito di: a) stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali e dei titoli nonche' la durata delle prove stesse; b) definire i questionari delle prove d'esame; c) curare lo svolgimento delle prove d'esame; d) valutare i titoli, attribuendo i punteggi come indicato al successivo articolo 7; e) redigere apposito elenco dei candidati giudicati "non idonei" alle prove scritte con relativa votazione; f) formare la graduatoria finale di merito degli idonei di cui al successivo art. 8.