Art. 5.

                            Prove d'esame

    Gli  esami  del concorso consistono nell'esecuzione di un test su
argomenti   di   cultura  generale,  il  cui  programma  e'  elencato
nell'allegato  "B",  e  in una prova su materie professionali, il cui
programma   e'   riportato   nell'allegato  "C"  per  il  C.E.M.M.  e
nell'allegato "D" per i Nocchieri di Porto.
    Prova di cultura generale:
    detta prova e' costituita da n 60 domande complessive, a risposta
multipla  suggerita, divise in n 12 per ciascuna delle sotto elencate
materie:
      a) italiano;
      b) educazione civica;
      c) storia;
      d) geografia;
      e) matematica.
    Prova di cultura tecnico-militare:
    detta prova e' costituita da n. 30 domande, a risposta libera.
    Gli  esami  si svolgeranno il giorno 6 giugno 2001 alle ore 08:30
presso  MARISCUOLA Taranto. Eventuali variazioni della sede d'esame e
della  data  di  svolgimento  delle  prove scritte saranno pubblicate
sulla  Gazzetta  Ufficiale 4a serie speciale del 25 maggio 2001 e sul
Foglio d'Ordini Marina.
    La  pubblicazione  di  cui sopra avra' valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
    I  candidati  ai  quali e' stata notificata l'esclusione o la non
ammissione  al  concorso non potranno partecipare agli esami previsti
al punto 1 e 2 del presente articolo.
    Tutti  gli altri concorrenti sono tenuti a presentarsi alle prove
senza   attendere   alcuna  comunicazione  in  proposito,  indossando
l'uniforme  S. E. B. muniti di valido documento di riconoscimento. LA
MANCATA PRESENTAZIONE O LA PRESENTAZIONE IN RITARDO, ANCORCHE' DOVUTA
A  CAUSA DI FORZA MAGGIORE, COMPORTERA' L'IRREVOCABILE ESCLUSIONE DAL
CONCORSO.
    A tal fine non sara' inviata alcuna comunicazione in proposito.
    6.  Durante  lo  svolgimento  delle  prove, ai concorrenti non e'
permesso  comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di
mettersi  in  relazione con altri, salvo che con gli incaricati della
vigilanza   o  con  i  Membri  della  Commissione  esaminatrice,  ne'
consultare  appunti, scritti o documenti di qualsiasi natura. Durante
le  prove  non  e'  consentito  l'uso  di  telefoni cellulari, agende
elettroniche,  calcolatrici  o  qualsiasi tipo di ausilio elettronico
informatico.  Tutto  il  materiale  relativo  ai lavori dovra' essere
consegnato  alla  Commissione  esaminatrice secondo le istruzioni che
verranno impartite dalla stessa Commissione all'inizio delle prove.
    Gli  elaborati  dovranno  essere  scritti,  a  pena  di nullita',
esclusivamente  su carta recante il timbro d'ufficio e la firma di un
membro della commissione esaminatrice. Tali elaborati dovranno essere
posti  in appositi plichi secondo le modalita' prescritte dal decreto
del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994 n 487, e successive
modificazioni.  Il  candidato  che contravvenga alle disposizioni dei
commi  precedenti  o che risulti abbia copiato in tutto o in parte le
prove d'esame, e' escluso dal concorso. La commissione esaminatrice e
il  comitato  di  vigilanza  curano  l'osservanza  delle disposizioni
stesse  ed hanno la facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A
tale  scopo,  almeno  due dei rispettivi membri devono trovarsi nella
sala degli esami.
    La  mancata  esclusione  all'atto  delle  prove  non  preclude la
possibilita'  che la stessa sia disposta in sede di valutazione delle
prove medesime.

                                 Art. 6.


                         Commissione d'esame

    La  Commissione  giudicatrice  del concorso, nominata con decreto
interdirigenziale, sara' composta come di seguito riportato:
    Presidente: un Contrammiraglio o Capitano di Vascello;
    Membri: tre ufficiali superiori in servizio permanente di cui uno
del corpo delle capitanerie di porto;
    Membro:  l'aiutante piu' anziano in ruolo, non facente parte come
titolare o sostituto della commissione di avanzamento;
    Segretario: un ufficiale inferiore in servizio permanente - senza
diritto di voto.
    La Commissione di cui sopra avra' altresi' il compito di:
      a) stabilire  preventivamente  i  criteri  e  le  modalita'  di
valutazione  delle  prove  concorsuali e dei titoli nonche' la durata
delle prove stesse;
      b) definire i questionari delle prove d'esame;
      c) curare lo svolgimento delle prove d'esame;
      d) valutare  i  titoli, attribuendo i punteggi come indicato al
successivo articolo 7;
      e) redigere   apposito  elenco  dei  candidati  giudicati  "non
idonei" alle prove scritte con relativa votazione;
      f) formare  la graduatoria finale di merito degli idonei di cui
al successivo art. 8.