Art. 7.

            Valutazione dei titoli e delle prove scritte

    1.  Per  la  valutazione  dei  titoli  di servizio la Commissione
giudicatrice  di  cui  al  precedente  art. 6,  dispone  di 60 punti,
espressi in sessantesimi, da ripartire nel seguente modo:
      a) fino   ad   un  massimo  di  36  punti  per  le  valutazioni
caratteristiche e per le qualifiche conseguite;
      b) fino  ad un massimo di 12 punti per le benemerenze di guerra
e  di  pace  e  per  le  qualita' professionali dimostrate durante la
carriera,  con  particolare  riguardo  al  servizio  prestato  presso
reparti  o  in  imbarco  nonche'  alle  eventuali attivita' svolte al
comando di minori unita' ed agli incarichi ricoperti;
      c) fino ad un massimo di 12 punti per i corsi di istruzione, di
specializzazione   e  di  abilitazione  e  per  i  titoli  di  studio
posseduti.
    Dal  punteggio conseguito per i titoli di servizio la commissione
detrarra'  fino  ad un massimo di 10 punti per le sanzioni di stato e
di  corpo  riportate  nel quinquennio antecedente la data di scadenza
del  termine  di  presentazione  delle  domande  di partecipazione al
concorso,  graduando  la  detrazione  in  relazione  al  tipo ed alla
gravita' della sanzione.
    2.  Al  fine  di  snellire  le  procedure  concorsuali, riducendo
conseguentemente  i  tempi  di  espletamento  del  concorso stesso, i
titoli  di  cui  al  punto  precedente  saranno  valutati  solo per i
candidati risultati idonei ad entrambi le prove scritte.
    3.  Per  la valutazione delle prove scritte la Commissione di cui
sopra  dispone  di:  30  punti espressi in trentesimi per la prova di
cultura  generale,  attribuendo  a  ciascuna risposta esatta delle 60
previste un punteggio di 0,50/30;
    30 punti espressi in trentesimi per la prova di cultura tecnico -
Militare, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle 30 previste un
punteggio di 1/30.
    4.  Le  prove  si  intendono superate qualora i candidati abbiano
riportato  un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna di esse, in
aderenza  a  quanto  stabilito dall'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
    I  candidati  che  non  abbiano  conseguito  il  punteggio minimo
previsto saranno dichiarati non idonei.