Art. 3.

                       Requisiti di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) eta' non inferiore agli anni 18;
      b) titolo di studio indicato al precedente art. 2;
      c) cittadinanza  italiana.  Sono  equiparati  ai  cittadini gli
italiani  non  appartenenti  alla  Repubblica.  Tale requisito non e'
richiesto per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
      d) idoneita' fisica all'impiego;
      e) essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
    Non  possono  accedere  agli  impieghi  coloro  che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    l   cittadini   degli  Stati  membri  dellUnione  europea  devono
possedere i seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza  italiana, di tutti gli altri requisiti prescritti per i
cittadini della Repubblica;
      c) avere   adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana.  Tale
conoscenza sara' accertata attraverso le prove d'esame.
    I  requisiti  prescritti,  sia per i cittadini italiani che per i
cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea,  devono essere
posseduti   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
    I  candidati  sono  ammessi al concorso con riserva. L'esclusione
per difetto dei requisiti prescritti e' disposta in qualunque momento
con provvedimento motivato.