Art. 7.

                            Prove d'esame

    Gli  esami  consisteranno  in  due  prove  scritte,  di cui una a
contenuto   teorico   pratico   ed   una  prova  orale,  comprendente
l'accertamento  della  conoscenza  di  una  lingua straniera, come da
allegato programma (allegato n. 3).
    Il  contenuto  delle  prove  e'  determinato  in  modo  idoneo  a
verificare  le  conoscenze teoriche e la preparazione teorico pratica
dei candidati, in relazione alle attivita' da svolgere.
    I voti sono espressi in trentesimi.
    Alla   prova  orale  saranno  ammessi  i  candidati  che  abbiano
riportato non meno di 21/30 in ciascuna delle due prove scritte.
    La   prova   orale   si   intendera'   superata  se  i  candidati
conseguiranno la votazione di almeno 21/30.
    Ai  candidati  che  conseguiranno  l'ammissione  alla prova orale
sara'  data  comunicazione  con  l'indicazione  del voto riportato in
ciascuna  delle  prove  scritte.  L'avviso  per la presentazione alla
prova  orale  verra'  dato  ai  singoli candidati almeno venti giorni
prima di quello in cui essi debbono sostenerla.