Art. 7. Prove d'esame Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico pratico ed una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, come da allegato programma (allegato n. 3). Il contenuto delle prove e' determinato in modo idoneo a verificare le conoscenze teoriche e la preparazione teorico pratica dei candidati, in relazione alle attivita' da svolgere. I voti sono espressi in trentesimi. Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di 21/30 in ciascuna delle due prove scritte. La prova orale si intendera' superata se i candidati conseguiranno la votazione di almeno 21/30. Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sara' data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale verra' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.