Art. 6.

                         Ammissione ai corsi

    I   candidati  sono  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  della
graduatoria  e  fino  alla  concorrenza  del numero dei posti messi a
concorso.
    I  candidati  ammessi  al corso decadono qualora non esprimano la
loro  accettazione  entro quindici giorni dalla data di comunicazione
dell'esito del concorso.
    In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio  del  corso,  subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria.