Art. 6. Ammissione ai corsi I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.