Art. 8.

                           Borse di studio

    L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000 (pari
a Euro 10.561,54) assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S.
a  gestione  separata  di  cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della
legge   8 agosto   1995,   n. 335   e   successive  modificazioni  ed
integrazioni.
    Le  borse  di studio verranno assegnate secondo l'ordine definito
nella relativa graduatoria.
    La  borsa  finanziata  dall'Agenzia  di  protezione civile potra'
essere  assegnata  solamente  a  cittadini  di  uno  dei Paesi membri
dell'Unione europea e lo studente che usufruira' di tale borsa dovra'
concordare  il  tema  su  cui  sviluppare  la tesi di dottorato con i
responsabili del servizio sismico nazionale.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso.
    Il  pagamento  della  borsa  di  studio  viene effettuato in rate
bimestrali posticipate.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e' aumentato per l'eventuale
periodo  di  soggiorno  all'estero  nella  misura del 50 per cento. I
periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso superare la
meta' della durata legale del corso di dottorato.
    Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio  a  qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  formazione  o di ricerca dei
dottorandi.