Art. 8. Borse di studio L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000 (pari a Euro 10.561,54) assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. Le borse di studio verranno assegnate secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. La borsa finanziata dall'Agenzia di protezione civile potra' essere assegnata solamente a cittadini di uno dei Paesi membri dell'Unione europea e lo studente che usufruira' di tale borsa dovra' concordare il tema su cui sviluppare la tesi di dottorato con i responsabili del servizio sismico nazionale. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate bimestrali posticipate. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento. I periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso superare la meta' della durata legale del corso di dottorato. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei dottorandi.