Art. 9. Obblighi dei dottorandi Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. Il corso di dottorato si varra' dei corsi attivati presso la Scuola europea di studi avanzati in riduzione del rischio sismico dell'Istituto universitario di studi superiori di Pavia; ogni corso completato con successo comportera' l'assegnazione di sei crediti. Verranno offerti almeno nove corsi per ciascun anno accademico. Tutti i corsi saranno impartiti in lingua inglese. Potranno essere organizzati studi individuali per studente, che dovranno concludersi con la presentazione di un elaborato scritto con carattere di rapporto scientifico o progettuale, approvato da almeno due membri del collegio dei docenti, di cui uno con funzioni di relatore. Ogni studio individuale completato con successo comportera' l'assegnazione di dodici crediti. Alla fine di ciascun anno gli iscritti al corso di dottorato hanno l'obbligo di presentare una relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al rettore l'esclusione ovvero il proseguimento del dottorato di ricerca.