Art. 9.

                       Obblighi dei dottorandi

    Gli  iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    Il  corso  di  dottorato  si  varra' dei corsi attivati presso la
Scuola  europea  di  studi  avanzati in riduzione del rischio sismico
dell'Istituto  universitario  di studi superiori di Pavia; ogni corso
completato con successo comportera' l'assegnazione di sei crediti.
    Verranno  offerti  almeno nove corsi per ciascun anno accademico.
Tutti i corsi saranno impartiti in lingua inglese.
    Potranno  essere  organizzati studi individuali per studente, che
dovranno concludersi con la presentazione di un elaborato scritto con
carattere  di rapporto scientifico o progettuale, approvato da almeno
due  membri  del  collegio  dei  docenti,  di cui uno con funzioni di
relatore. Ogni studio individuale completato con successo comportera'
l'assegnazione di dodici crediti.
    Alla  fine  di  ciascun  anno  gli iscritti al corso di dottorato
hanno  l'obbligo  di  presentare  una  relazione  sull'attivita' e le
ricerche   svolte   al   collegio  dei  docenti  che  ne  curera'  la
conservazione   e   che,   previa   valutazione   dell'assiduita'   e
dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al  corso,  proporra'  al
rettore   l'esclusione  ovvero  il  proseguimento  del  dottorato  di
ricerca.