Art. 10.

                      Nomina e periodo di prova

    Con  la  stipula  del  contratto  individuale  di  lavoro a tempo
indeterminato  il  vincitore del concorso, che risultera' in possesso
di  tutti i requisiti prescritti, sara' inquadrato nella categoria C,
posizione  economica  C/1,  dell'Area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione  dati,  con  diritto  al  trattamento economico previsto
dalle norme in vigore.
    Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
presa   di   servizio  nel  termine  assegnato,  salvo  comprovati  e
giustificati motivi di impedimento.
    In  tal  caso  l'amministrazione,  valutati i predetti motivi, si
riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con
le esigenze di servizio.
    Il  periodo  di  prova, che non puo' essere rinnovato o prorogato
alla  scadenza,  ha  la durata di tre mesi. Ai fini del compimento di
tale   periodo,   si   terra'   conto   esclusivamente  del  servizio
effettivamente prestato.
    Decorsa  la  meta' di tale periodo, ciascuna delle parti puo', in
qualsiasi  momento,  recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso
ne'  di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso, debitamente
motivato,  produce  i suoi effetti dal momento dell'avvenuta notifica
alla controparte.
    In  caso  di  recesso,  la  retribuzione  viene  corrisposta fino
all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della
tredicesima  mensilita'  e  gli  emolumenti  per le giornate di ferie
maturate e non godute.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio   e  gli  viene  riconosciuta,  a  tutti  gli  effetti,
l'anzianita' dal giorno dell'assunzione.
    Il  vincitore  del  concorso non potra' ottenere il trasferimento
presso altra sede nei primi tre anni di servizio.