Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) titolo  di  studio:  diploma di scuola secondaria di secondo
grado  di durata quinquennale. Puo', inoltre, partecipare al concorso
il   personale   tecnico-amministrativo  delle  universita'  e  degli
istituti  di  istruzione  universitaria, in servizio da almeno cinque
anni  senza  demerito,  appartenente  alla  categoria  immediatamente
inferiore  anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto
per la partecipazione al concorso;
      b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
Stato membro dell'Unione europea;
      c) godimento dei diritti politici e civili;
      d) l'elettorato attivo;
      e) non  aver riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali in corso;
      f) assolvimento degli obblighi di leva militare;
      g) non  essere  stato  destituito  o  dispensato  da precedente
impiego   presso   una   pubblica   amministrazione  per  persistente
insufficiente  rendimento  o  dichiarato decaduto per aver conseguito
l'impiego  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidita' non sanabile;
    Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  7 febbraio  1994,  n. 174,  i  cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:
      godimento   dei  diritti  civili  e  politici  dello  Stato  di
appartenenza o di provenienza;
      possesso,  ad  eccezione  della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
      adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  debbono  essere  posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione.  La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comportera'
l'esclusione  dal concorso che puo' essere disposta, in ogni momento,
con  provvedimento  motivato  dal  direttore amministrativo, ai sensi
dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio  1994,  n. 487,  come  modificato  dall'art. 3, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.
    I    candidati    sono    ammessi   al   concorso   con   riserva
dell'accertamento dei requisiti prescritti.