Art. 2. Requisiti generali di ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Puo', inoltre, partecipare al concorso il personale tecnico-amministrativo delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, in servizio da almeno cinque anni senza demerito, appartenente alla categoria immediatamente inferiore anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso; b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; c) godimento dei diritti politici e civili; d) l'elettorato attivo; e) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; f) assolvimento degli obblighi di leva militare; g) non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti: godimento dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza; possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comportera' l'esclusione dal concorso che puo' essere disposta, in ogni momento, con provvedimento motivato dal direttore amministrativo, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693. I candidati sono ammessi al concorso con riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti.