Art. 6.

                            Prove d'esame

    Le  prove  d'esame  consistono in due prove scritte, di cui una a
contenuto teorico-pratico, e in una prova orale.
    Il programma d'esame e' cosi' articolato:
      prima  prova  scritta:  principi  di  elettronica  analogica  e
digitale;  microelettronica;  elettrotecnica  generale;  elementi  di
misure  elettriche  ed  elettroniche;  principi di telecomunicazioni;
elementi di programmazione dei calcolatori;
      seconda  prova  scritta  a  contenuto teorico-pratico: circuiti
elettronici;    apparecchiature   elettroniche;   programmazione   di
calcolatori; CAD di progettazione elettronica;
      prova   orale:  vertera'  sulle  materie  oggetto  delle  prove
scritte.
    Il  candidato  dovra', inoltre, dimostrare di saper utilizzare le
apparecchiature  e  le applicazioni informatiche piu' diffuse (Office
Automation)  e la grafica mediante computer, e di conoscere la lingua
inglese.
    I  candidati,  durante  l'espletamento  delle  prove scritte, non
possono  consultare  appunti,  manoscritti,  libri o pubblicazioni di
qualunque  specie,  ma solo dizionari e testi di legge non commentati
solo se autorizzati dalla commissione esaminatrice.
    Il  diario  delle  prove  scritte  sara'  notificato ai candidati
almeno  quindici  giorni  prima  dell'inizio  delle  prove  medesime,
secondo  quanto  espressamente previsto dall'art. 6, primo comma, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,
sostituito dall'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.
    Conseguono  l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato  in  ciascuna  prova scritta una votazione non inferiore ai
21/30 o equivalente.
    Ai  candidati  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale sara' data
comunicazione  almeno  venti  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'espletamento  della  prova,  secondo  quanto  previsto dall'art. 6,
terzo  comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
    La  predetta comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto
riportato dal candidato in ciascuna delle due prove scritte.
    La  prova  orale,  che  si svolgera' nel rispetto delle modalita'
previste  dall'art. 6,  quarto  e quinto comma, del succitato decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 487/1994, si intende superata se
il   candidato  ottiene  una  votazione  non  inferiore  ai  21/30  o
equivalente.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove d'esame i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento, in corso di validita':
      a) fotografia  recente  applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
      b) tessera  di  riconoscimento  personale,  se  il candidato e'
pubblico dipendente;
      c) tessera   postale  o  porto  d'armi  o  passaporto  o  carta
d'identita' o patente.