Art. 6. Prove d'esame Le prove d'esame consistono in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale. Il programma d'esame e' cosi' articolato: prima prova scritta: principi di elettronica analogica e digitale; microelettronica; elettrotecnica generale; elementi di misure elettriche ed elettroniche; principi di telecomunicazioni; elementi di programmazione dei calcolatori; seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: circuiti elettronici; apparecchiature elettroniche; programmazione di calcolatori; CAD di progettazione elettronica; prova orale: vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte. Il candidato dovra', inoltre, dimostrare di saper utilizzare le apparecchiature e le applicazioni informatiche piu' diffuse (Office Automation) e la grafica mediante computer, e di conoscere la lingua inglese. I candidati, durante l'espletamento delle prove scritte, non possono consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, ma solo dizionari e testi di legge non commentati solo se autorizzati dalla commissione esaminatrice. Il diario delle prove scritte sara' notificato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sostituito dall'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sara' data comunicazione almeno venti giorni prima di quello fissato per l'espletamento della prova, secondo quanto previsto dall'art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La predetta comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto riportato dal candidato in ciascuna delle due prove scritte. La prova orale, che si svolgera' nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 6, quarto e quinto comma, del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita': a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del candidato; b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e' pubblico dipendente; c) tessera postale o porto d'armi o passaporto o carta d'identita' o patente.