Art. 7.

                 Prove di esame e titoli valutabili

    Gli  esami,  di  cui all'allegato programma, consisteranno in due
prove   scritte   ed   una  prova  orale.  Il  punteggio  complessivo
attribuibile  alle  prove  e'  pari  a sessanta punti ed e' calcolato
sommando  la media del punteggio conseguito nelle prove scritte ed il
punteggio della prova orale.
    Ai  titoli  sara'  attribuito, ai sensi dell'art. 5, sesto comma,
del regolamento emanato con decreto rettorale n. 249 di data 1o marzo
2001,  un  punteggio complessivo pari al 30/90 del totale dei punti a
disposizione.
    Essendo  determinato  in  novanta  punti il punteggio massimo, ai
titoli potranno essere attribuiti un massimo di trenta punti.
    Sono valutabili i seguenti titoli:
      a) titolo  di  studio  (tenuto  conto  della  valutazione o del
giudizio riportato); sino ad un massimo di cinque punti;
      b) anzianita'    di    servizio   prestato   presso   pubbliche
amministrazioni,  presso  privati  ovvero  nell'ambito  di  attivita'
professionali, inerenti il profilo professionale richiesto dal bando;
sino ad un massimo di sette punti;
      c) titoli    professionali    specificamente   attinenti   alla
qualificazione   richiesta  per  il  posto  messo  a  concorso,  come
particolari  incarichi  di responsabilita', attivita' ed incarichi di
insegnamento  inerenti le attivita' didattiche particolarmente quelle
universitarie, abilitazioni; sino ad un massimo di sette punti;
      d) titoli  culturali  (diplomi di specializzazione, frequenza a
corsi  di  formazione  e aggiornamento con giudizio finale, titoli di
studio  diversi  da quello richiesto dal bando, dottorato di ricerca,
master, ecc.); sino ad un massimo di quattro punti;
      e) pubblicazioni  scientifiche e/o lavori originali; sino ad un
massimo di sei punti;
      f) idoneita'  in  concorsi banditi da pubbliche amministrazioni
per  posizioni analoghe a quella messa a concorso; sino ad un massimo
di un punto.
    La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata, dalla commissione esaminatrice, dopo lo svolgimento delle
prove  scritte  e  prima  che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
    Le  prove di esame si svolgeranno in Trento secondo il calendario
e nel luogo che sara' comunicato a ciascun candidato mediante lettera
raccomandata  a.r.,  non  meno  di  quindici  giorni prima della data
stabilita  per  l'effettuazione delle prove stesse. I quindici giorni
sono  da calcolare a decorrere dal giorno nel quale l'amministrazione
consegna le lettere all'ufficio postale per la spedizione.
    L'assenza  del  candidato  sara'  considerata  come  rinuncia  al
concorso quale ne sia la causa.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere le prove, i candidati dovranno
essere  muniti  di  idoneo ed aggiornato (non scaduto per decorso del
termine di validita') documento di riconoscimento.
    Sono considerati idonei i seguenti documenti:
      tessera  di  riconoscimento  rilasciata  dalle  amministrazioni
dello Stato;
      tessera postale;
      patente;
      porto d'armi;
      passaporto;
      carta d'identita'.
    Alla   prova  orale  saranno  ammessi  i  candidati  che  abbiano
riportato  in  ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.
    Le  sedute  della commissione giudicatrice durante lo svolgimento
della prova orale sono pubbliche.
    Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale
sara'  data  comunicazione con l'indicazione dei voti riportati nelle
prove  scritte  non  meno di venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla.
    La  prova  orale  si  intende superata solo da quei candidati che
abbiano riportato una votazione minima di 21/30 o equivalente.
    Al   termine   di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale  la
commissione  giudicatrice  formera'  l'elenco dei candidati esaminati
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
    L'elenco  sottoscritto  dal  presidente  e  dal  segretario della
commissione  sara' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di
esame.
    La  valutazione  complessiva  e'  determinata  sommando  al  voto
conseguito  nella  valutazione dei titoli la media dei voti riportati
nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.