Art. 7. Prove di esame e titoli valutabili Gli esami, di cui all'allegato programma, consisteranno in due prove scritte ed una prova orale. Il punteggio complessivo attribuibile alle prove e' pari a sessanta punti ed e' calcolato sommando la media del punteggio conseguito nelle prove scritte ed il punteggio della prova orale. Ai titoli sara' attribuito, ai sensi dell'art. 5, sesto comma, del regolamento emanato con decreto rettorale n. 249 di data 1o marzo 2001, un punteggio complessivo pari al 30/90 del totale dei punti a disposizione. Essendo determinato in novanta punti il punteggio massimo, ai titoli potranno essere attribuiti un massimo di trenta punti. Sono valutabili i seguenti titoli: a) titolo di studio (tenuto conto della valutazione o del giudizio riportato); sino ad un massimo di cinque punti; b) anzianita' di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni, presso privati ovvero nell'ambito di attivita' professionali, inerenti il profilo professionale richiesto dal bando; sino ad un massimo di sette punti; c) titoli professionali specificamente attinenti alla qualificazione richiesta per il posto messo a concorso, come particolari incarichi di responsabilita', attivita' ed incarichi di insegnamento inerenti le attivita' didattiche particolarmente quelle universitarie, abilitazioni; sino ad un massimo di sette punti; d) titoli culturali (diplomi di specializzazione, frequenza a corsi di formazione e aggiornamento con giudizio finale, titoli di studio diversi da quello richiesto dal bando, dottorato di ricerca, master, ecc.); sino ad un massimo di quattro punti; e) pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali; sino ad un massimo di sei punti; f) idoneita' in concorsi banditi da pubbliche amministrazioni per posizioni analoghe a quella messa a concorso; sino ad un massimo di un punto. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata, dalla commissione esaminatrice, dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Le prove di esame si svolgeranno in Trento secondo il calendario e nel luogo che sara' comunicato a ciascun candidato mediante lettera raccomandata a.r., non meno di quindici giorni prima della data stabilita per l'effettuazione delle prove stesse. I quindici giorni sono da calcolare a decorrere dal giorno nel quale l'amministrazione consegna le lettere all'ufficio postale per la spedizione. L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti di idoneo ed aggiornato (non scaduto per decorso del termine di validita') documento di riconoscimento. Sono considerati idonei i seguenti documenti: tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello Stato; tessera postale; patente; porto d'armi; passaporto; carta d'identita'. Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Le sedute della commissione giudicatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche. Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sara' data comunicazione con l'indicazione dei voti riportati nelle prove scritte non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. La prova orale si intende superata solo da quei candidati che abbiano riportato una votazione minima di 21/30 o equivalente. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sara' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame. La valutazione complessiva e' determinata sommando al voto conseguito nella valutazione dei titoli la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.