Art. 9.

Presentazione  dei  documenti  per  la  costituzione  del rapporto di
                               lavoro

    I vincitori assunti in prova saranno invitati a presentare, entro
trenta  giorni  dalla  stipula  del contratto individuale di lavoro i
documenti di rito.
    Scaduto  inutilmente  il  termine  di cui al primo comma, e fatta
salva la possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato
nel caso di comprovato impedimento non si da' luogo alla stipulazione
del  contratto,  ovvero  si  provvede  per i rapporti gia' instaurati
all'immediata risoluzione dei medesimi.
    Comporta,  altresi',  l'immediata  risoluzione  del  rapporto  di
lavoro la mancata assunzione in servizio nel termine assegnato, salvo
comprovati   e  giustificati  motivi  di  impedimento.  In  tal  caso
l'amministrazione,   valutati   i  motivi,  proroga  il  termine  per
l'assunzione compatibilmente con le esigenze di servizio.