Art. 9.

Presentazione  dei  documenti  per  la  costituzione  del rapporto di
                               lavoro

    I vincitori assunti in prova saranno invitati a presentare, entro
trenta  giorni  dalla  stipula  del contratto individuale di lavoro i
documenti di rito.
    Scaduto  inutilmente  il termine di cui al comma 1, e fatta salva
la  possibilita'  di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel
caso di comprovato impedimento non si da' luogo alla stipulazione del
contratto,   ovvero  si  provvede  per  i  rapporti  gia'  instaurati
all'immediata risoluzione dei medesimi.
    Comporta, altresi, l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro
la  mancata  assunzione  in  servizio  nel  termine  assegnato, salvo
comprovati   e  giustificati  motivi  di  impedimento.  In  tal  caso
l'amministrazione,   valutati   i  motivi,  proroga  il  termine  per
l'assunzione compatibilmente con le esigenze di servizio.