Art. 2.
    Ai  sensi  dell'art. 7  dello stesso bando i componenti designati
dalle   facolta,   devono  effettuare  la  prima  convocazione  della
commissione giudicatrice dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto  nel  corso  della  quale
provvedono a:
      a) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
      b) stabilire  i  criteri  e  le  modalita'  di  valutazione dei
candidati.