Art. 2. Ai sensi dell'art. 7 dello stesso bando i componenti designati dalle facolta, devono effettuare la prima convocazione della commissione giudicatrice dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto nel corso della quale provvedono a: a) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante; b) stabilire i criteri e le modalita' di valutazione dei candidati.