Art. 9.

      Formazione, approvazione, pubblicazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  sara'  formata  secondo l'ordine del
punteggio   finale  costituito  dalla  somma  della  media  dei  voti
conseguiti nelle prove scritte e della votazione ottenuta nella prova
orale.
    Saranno  dichiarati  vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito.
    Verranno  applicate,  a parita' di punteggio, le norme vigenti in
materia  di  preferenza e precedenza previste dall'art. 5 del decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 487/1994, citato nelle premesse;
se   a   conclusione  delle  operazioni  di  valutazione  dei  titoli
preferenziali  due  o  piu'  candidati  conseguono  pari punteggio e'
preferito  il  can-didato  piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2,
comma 9,  della legge n. 191/1998, modificativo dell'art. 3, comma 7,
della legge n. 127/1997.
    La  graduatoria  sara' approvata con provvedimento ministeriale e
pubblicata  nel  bollettino  ufficiale  del  personale  del Ministero
dell'interno.
    Di  tale  pubblicazione  sara  data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Dalla  data  di  pubblicazione  del  suddetto  avviso  decorre il
termine per le eventuali impugnative.