Art. 13. Trattamento economico e normativo Il trattamento economico fondamentale e accessorio sara' pari al quello del livello stipendiale di riferimento dell'inquadramento. Al personale assunto si applica il trattamento normativo previsto dal C.C.N.L. del comparto Universita' per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine, con le seguenti precisazioni: a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato; b) in caso di assenza per malattia il periodo di conservazione del posto e' pari al 20% della durata del contratto; c) il superamento del limite massimo di assenza retribuita per malattia conferisce all'amministrazione la facolta' di procedere alla risoluzione del contratto; d) il trattamento economico relativo al periodo di malattia e' intero o ridotto in misura proporzionale secondo i criteri stabiliti dal vigente CCNL. Il contratto individuale di lavoro dovra' specificare la natura a tempo determinato del rapporto, l'orario di lavoro, l'attivita' lavorativa, il trattamento economico e le cause di risoluzione del rapporto.