Art. 13.

                  Trattamento economico e normativo

    Il  trattamento economico fondamentale e accessorio sara' pari al
quello del livello stipendiale di riferimento dell'inquadramento.
    Al personale assunto si applica il trattamento normativo previsto
dal  C.C.N.L.  del  comparto  Universita'  per il personale assunto a
tempo  indeterminato,  compatibilmente  con la durata del contratto a
termine, con le seguenti precisazioni:
      a) le  ferie  maturano  in proporzione alla durata del servizio
prestato;
      b) in  caso di assenza per malattia il periodo di conservazione
del posto e' pari al 20% della durata del contratto;
      c) il  superamento del limite massimo di assenza retribuita per
malattia conferisce all'amministrazione la facolta' di procedere alla
risoluzione del contratto;
      d) il  trattamento economico relativo al periodo di malattia e'
intero  o ridotto in misura proporzionale secondo i criteri stabiliti
dal vigente CCNL.
    Il contratto individuale di lavoro dovra' specificare la natura a
tempo  determinato  del  rapporto,  l'orario  di  lavoro, l'attivita'
lavorativa,  il  trattamento  economico e le cause di risoluzione del
rapporto.