Art. 5. Valutazione titoli Il candidato dovra, altresi, dichiarare i titoli per i quali chiede la valutazione ed allegare, a pena di non valutazione, i documenti ufficiali in originale od in copia autenticata, che comprovino il possesso dei titoli indicati, ovvero una autocertificazione del possesso dei medesimi indicando analiticamente i riferimenti necessari alla individuazione dei titoli e l'eventuale votazione riportata. I titoli valutabili, per i quali e' attribuito un punteggio complessivo di punti 10/10, sono i seguenti: voto di laurea fino ad un massimo di punti 2; esperienza nel settore di grandi strutture fino ad un massimo di punti 4; direzione di cantieri fino ad un massimo di punti 2; collaborazioni con strutture pubbliche o private fino ad un massimo di punti 2. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Qualora la suddetta documentazione venga spedita per posta ovvero presentata da persona diversa dal candidato, dovra' essere prodotta anche copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identita' del sottoscrittore. Qualora nei casi richiesti non venga prodotta copia del documento di identita, il candidato verra' ammesso al concorso, ma non si procedera' alla valutazione dei titoli. Non verranno presi in considerazione i titoli e le dichiarazioni sostitutive non conformi alle caratteristiche richieste (possono essere utilizzati i moduli disponibili presso il servizio reclutamento) o che perverranno a questa universita' dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. Ai sensi del comma 3, dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge n. 15/1968, qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.