Art. 5.

                         Valutazione titoli

    Il  candidato  dovra,  altresi,  dichiarare  i titoli per i quali
chiede  la  valutazione  ed  allegare,  a  pena di non valutazione, i
documenti  ufficiali  in  originale  od  in  copia  autenticata,  che
comprovino    il   possesso   dei   titoli   indicati,   ovvero   una
autocertificazione del possesso dei medesimi indicando analiticamente
i  riferimenti necessari alla individuazione dei titoli e l'eventuale
votazione riportata.
    I  titoli  valutabili,  per  i  quali  e' attribuito un punteggio
complessivo di punti 10/10, sono i seguenti:
      voto di laurea fino ad un massimo di punti 2;
      esperienza  nel  settore di grandi strutture fino ad un massimo
di punti 4;
      direzione di cantieri fino ad un massimo di punti 2;
      collaborazioni  con  strutture  pubbliche  o private fino ad un
massimo di punti 2.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata   una  traduzione  in  lingua  italiana  conforme  al  testo
straniero,  redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    Qualora la suddetta documentazione venga spedita per posta ovvero
presentata  da  persona diversa dal candidato, dovra' essere prodotta
anche copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identita'
del sottoscrittore.
    Qualora nei casi richiesti non venga prodotta copia del documento
di  identita,  il  candidato  verra'  ammesso  al concorso, ma non si
procedera' alla valutazione dei titoli.
    Non  verranno presi in considerazione i titoli e le dichiarazioni
sostitutive  non  conformi  alle  caratteristiche  richieste (possono
essere   utilizzati   i   moduli   disponibili   presso  il  servizio
reclutamento)  o che perverranno a questa universita' dopo il termine
utile  per  la  presentazione  delle  domande  di partecipazione alla
selezione.
    Ai  sensi  del  comma 3,  dell'art. 11 del decreto del Presidente
della  Repubblica  20 ottobre  1998,  n. 403,  fermo  restando quanto
previsto  dall'art. 26  della legge n. 15/1968, qualora dal controllo
delle   dichiarazioni  sostitutive  emerga  la  non  veridicita'  del
contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante decade dai benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.