Art. 3.

              Requisiti per l'ammissione alla procedura

    Per  l'ammissione  alla  procedura selettiva di cui al precedente
art. 1  e'  richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti
requisiti:
      1)   titolo  di  studio:  diploma  di  istituto  di  istruzione
secondaria  di  secondo  grado di durata quinquennale, ivi compresi i
licei  linguistici  riconosciuti  per  legge, il diploma di maturita'
professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi
di  istituti  magistrali  e  dei  licei artistici integrati dai corsi
annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.
    I  cittadini  stranieri  appartenenti  ad altri Stati dell'Unione
europea   dovranno   essere  in  possesso  di  un  titolo  di  studio
riconosciuto equipollente a quelli di cui al precedente comma in base
ad   accordi   internazionali,   ovvero   con  le  modalita'  di  cui
all'art. 332   del   testo   unico   31 agosto  1933,  n. 1592.  Tale
equipollenza  dovra'  risultare  da  idonea certificazione rilasciata
dalle competenti autorita'.
    Si  prescinde  dal  possesso  del  suddetto  titolo di studio nei
confronti  del  personale  in  servizio  presso  le universita' e gli
istituti  di  istruzione  universitaria  proveniente  dalla categoria
immediatamente inferiore che abbia maturato un'anzianita' di servizio
di cinque anni nelle universita';
      2)   cittadinanza   italiana   (sono  equiparati  ai  cittadini
italiani,  gli  italiani  non  appartenenti alla Repubblica) o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
      3)  idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo gli idonei della selezione
di che trattasi, in base alla normativa vigente.
    I   cittadini   italiani  soggetti  all'obbligo  di  leva  devono
comprovare  di  essere  in  posizione  regolare nei confronti di tale
obbligo.
    Non possono partecipare alla procedura selettiva coloro che siano
esclusi  dall'elettorato  politico  attivo,  nonche' coloro che siano
stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  impiego statale, ai sensi
dell'art. 127,  primo  comma,  lettera  d),  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere,   ai   fini   dell'accesso   ai   posti   della   pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere  in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine stabilito nel bando di procedura selettiva per
la presentazione della domanda di ammissione.
    I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.
    L'amministrazione  puo'  disporre,  in  ogni momento, con decreto
motivato,  l'esclusione  dalla  procedura  selettiva  per difetto dei
requisiti prescritti.