Art. 10.
                       Valutazione dei titoli

    1. Saranno  valutati  dalla  commissione  di  cui  al  precedente
art. 8,  comma 1,  lettera  a),  i titoli dei soli concorrenti che si
siano   presentati  ad  entrambe  le  prove  scritte  e  prima  della
correzione delle stesse.
    2. Per la valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti nella
domanda  di partecipazione al concorso o in dichiarazioni sostitutive
rilasciate  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445  o  eventualmente  allegati  alla  domanda
stessa, nonche' di quelli risultanti dalla documentazione matricolare
e  caratteristica  di  cui  al  precedente  art.  5,  la  commissione
disporra' di un punteggio di 10/30, cosi' ripartiti:
      a) servizio   prestato   presso   enti/reparti   dell'Arma  dei
carabinieri nella specialita' per la quale si concorre ovvero, per le
specialita'  medicina  e  veterinaria  aver  conseguito il diploma di
laurea  a  seguito  della  frequenza  dei corsi presso l'Accademia di
sanita'  militare  interforze  e  per le specialita' amministrazione,
commissariato,  telematica  e  genio  aver  conseguito  il diploma di
laurea  a seguito della frequenza dei corsi presso le Accademie delle
forze armate: fino a 2 (due) punti;
      b) voto  del  diploma di laurea richiesto per la partecipazione
al concorso: fino a 4 (quattro) punti;
      c) diplomi   di   specializzazioni,   frequenza   di  corsi  di
specializzazione,  dottorati  di  ricerca,  master  ed  altri  titoli
accademici  e  tecnici  posseduti  in  aggiunta  al  titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino a 2 (due) punti;
      d) pubblicazioni  di carattere tecnico - scientifico: fino ad 1
(uno) punto;
      e) servizio   militare,   nonche'   servizio,   attivita'   e/o
collaborazioni  prestati  alle dipendenze o per conto di una pubblica
amministrazione: fino ad 1 (uno) punto.
    3. La  commissione comunichera' al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri  - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio
reclutamento   e  concorsi  i  nominativi  del  personale  del  ruolo
ispettori   dell'Arma   dei   carabinieri  dalla  cui  documentazione
caratteristica,  redatta  in forma di rapporti informativi, sia stato
rilevato  il  difetto  del  requisito  della  qualita'  del  servizio
prestato  nell'ultimo  biennio, di cui al precedente art. 2, comma 1,
lettera h).
    4. Detto  personale  sara'  escluso  dal concorso dalla direzione
generale   per  il  personale  militare,  anche  se  risultasse  aver
conseguito  l'idoneita' nelle prove scritte di cui al precedente art.
9,  sostenute  prima  della  valutazione  dei  titoli  da parte della
commissione.