Art. 13.

      Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera

    1.  Saranno  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  di  cultura
tecnico-professionale  i  concorrenti  risultati  idonei  alle  prove
scritte, agli accertamenti sanitari ed a quelli attitudinali.
    2.  La prova orale, vertente sulle materie comprese nei programmi
delle  rispettive specialita' riportati nel gia' citato allegato B al
presente  decreto,  avra'  luogo  nella sede e nel giorno che saranno
resi noti agli interessati con lettera raccomandata o telegramma.
    3.  I  concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio della prova
orale,  nonche'  quelli  che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno
esclusi  dal concorso, salvo gravi impedimenti che, documentati entro
il  giorno  stesso della prova, saranno valutati dalla commissione ai
fini dell'eventuale riconvocazione.
    4.  La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
riportato una votazione di almeno 18/30.
    5.  La  prova  orale  facoltativa  di  lingua  straniera,  per  i
concorrenti  che  abbiano  chiesto  di  sostenerla  nella  domanda di
partecipazione  al  concorso,  sara' svolta con le modalita' indicate
nel gia' citato allegato B al presente decreto.
    6. Ai concorrenti che supereranno detta prova sara' assegnata una
votazione  in  trentesimi,  da  0  a 30, alla quale corrispondera' il
seguente  punteggio  utile per la formazione delle graduatorie di cui
al successivo art. 16:
      da 18 a 20,999 = 0,25;
      da 21 a 23,999 = 0,50;
      da 24 a 26,999 = 0,75;
      da 27 a 30,000 = 1,00.