Art. 13. Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera 1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale di cultura tecnico-professionale i concorrenti risultati idonei alle prove scritte, agli accertamenti sanitari ed a quelli attitudinali. 2. La prova orale, vertente sulle materie comprese nei programmi delle rispettive specialita' riportati nel gia' citato allegato B al presente decreto, avra' luogo nella sede e nel giorno che saranno resi noti agli interessati con lettera raccomandata o telegramma. 3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso, salvo gravi impedimenti che, documentati entro il giorno stesso della prova, saranno valutati dalla commissione ai fini dell'eventuale riconvocazione. 4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra' riportato una votazione di almeno 18/30. 5. La prova orale facoltativa di lingua straniera, per i concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate nel gia' citato allegato B al presente decreto. 6. Ai concorrenti che supereranno detta prova sara' assegnata una votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 16: da 18 a 20,999 = 0,25; da 21 a 23,999 = 0,50; da 24 a 26,999 = 0,75; da 27 a 30,000 = 1,00.