Art. 15.

                             Graduatoria

    1. La graduatoria degli idonei sara' formata dalla commissione in
base  alla  ripartizione dei posti indicata nell'art. 1, comma 2, del
presente  decreto.  Il  punto  di merito di ciascun concorrente sara'
costituito dalla somma:
      dei voti riportati nelle due prove scritte;
      del  punteggio  riportato  nella  valutazione dei titoli di cui
all'art. 10;
      del voto riportato nella prova orale;
      dell'eventuale    punteggio   riportato   nella   prova   orale
facoltativa di lingua straniera.
    2.  La  graduatoria  sara'  approvata  con decreto dirigenziale e
pubblicata  nel  Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    3.  Nel decreto di approvazione della graduatoria, ferma restando
la  ripartizione  dei posti, a parita' di merito, si terra' conto dei
titoli  di  preferenza  dichiarati  dai  concorrenti nella domanda di
partecipazione al concorso.