Art. 15. Graduatoria 1. La graduatoria degli idonei sara' formata dalla commissione in base alla ripartizione dei posti indicata nell'art. 1, comma 2, del presente decreto. Il punto di merito di ciascun concorrente sara' costituito dalla somma: dei voti riportati nelle due prove scritte; del punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui all'art. 10; del voto riportato nella prova orale; dell'eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale e pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Nel decreto di approvazione della graduatoria, ferma restando la ripartizione dei posti, a parita' di merito, si terra' conto dei titoli di preferenza dichiarati dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso.