Art. 16.

                             N o m i n a

    1.  Gli idonei che nella graduatoria di cui al precedente art. 15
saranno  compresi  nel numero dei posti a concorso nella ripartizione
di  cui al precedente art. 1, comma 2, saranno dichiarati vincitori e
nominati,  dopo  che  sara' stata acquisita all'uopo l'autorizzazione
del  Presidente del Consiglio dei Ministri prescritta dalla normativa
vigente,   tenenti   in   servizio  permanente  effettivo  del  ruolo
tecnico-logistico  dell'Arma dei carabinieri, con anzianita' assoluta
nel  grado  stabilita dal decreto di nomina, che sara' immediatamente
esecutivo.
    2.  I  vincitori  saranno  invitati  ad  assumere servizio in via
provvisoria   sotto   riserva   dell'accertamento  del  possesso  dei
requisiti prescritti per la nomina.
    3.  All'atto  della  presentazione  i  vincitori  sono  tenuti  a
rilasciare  dichiarazione in bollo con la quale contraggono una ferma
di   sette   anni,   ai  sensi  dell'art. 10,  comma 3,  del  decreto
legislativo  5 ottobre  2000,  n. 298.  La  mancata sottoscrizione di
detta ferma determinera' la revoca della nomina.
    4.  Il  certificato  generale  del  casellario  giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.