Art. 16. N o m i n a 1. Gli idonei che nella graduatoria di cui al precedente art. 15 saranno compresi nel numero dei posti a concorso nella ripartizione di cui al precedente art. 1, comma 2, saranno dichiarati vincitori e nominati, dopo che sara' stata acquisita all'uopo l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri prescritta dalla normativa vigente, tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina, che sara' immediatamente esecutivo. 2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina. 3. All'atto della presentazione i vincitori sono tenuti a rilasciare dichiarazione in bollo con la quale contraggono una ferma di sette anni, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinera' la revoca della nomina. 4. Il certificato generale del casellario giudiziale verra' acquisito d'ufficio.