Art. 4. Titoli di merito 1. Ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 11 del presente decreto, i concorrenti fermo restando l'obbligo di dichiararne il possesso nella domanda di partecipazione - potranno produrre a corredo della domanda medesima tutti i documenti - anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - relativi a titoli che ritengano utili (per i militari in servizio o in congedo quelli non risultanti dalla documentazione matricolare, che verra' acquisita d'ufficio con le modalita' indicate nel successivo art. 5). Le pubblicazioni scientifiche dovranno necessariamente essere allegate alla domanda. 2. Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.