Art. 4.
                          Titoli di merito

    1. Ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art.
11  del  presente  decreto, i concorrenti fermo restando l'obbligo di
dichiararne  il  possesso  nella domanda di partecipazione - potranno
produrre  a  corredo della domanda medesima tutti i documenti - anche
sotto  forma  di  dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle
disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445 - relativi a titoli che ritengano utili (per i militari
in  servizio  o in congedo quelli non risultanti dalla documentazione
matricolare, che verra' acquisita d'ufficio con le modalita' indicate
nel  successivo  art.  5).  Le  pubblicazioni  scientifiche  dovranno
necessariamente essere allegate alla domanda.
    2. Detti  titoli  dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del  termine  per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.