Art. 7.
                     Documenti di riconoscimento

    1. Alle   prove   d'esame   ed   agli   accertamenti  sanitari  e
attitudinali  i  concorrenti  dovranno esibire la carta d'identita' o
altro  documento  di  riconoscimento,  provvisto  di fotografia ed in
corso di validita, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.