Art. 8. Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le seguenti commissioni: a) la commissione per le prove scritte, per la valutazione dei titoli, per le prove orali e per la formazione della graduatoria; b) la commissione per gli accertamenti sanitari; c) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 2. La commissione di cui al precedente, comma 1, lettera a) sara' composta da: un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente; due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a maggiore, membri; due ufficiali in servizio presso comandi dell'Arma dei carabinieri, che potranno essere diversi in relazione alle specialita' di cui al precedente art. 1, membri aggiunti per le prove scritte, per la valutazione dei titoli e per la prova orale; due docenti universitari - che potranno essere diversi in relazione alle specialita' di cui al precedente art. 1 delle materie su cui vertono le prove d'esame, membri aggiunti per le prove scritte, per la valutazione dei titoli e per la prova orale; un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a capitano ovvero un dipendente civile dell'amministrazione della difesa appartenente all'area funzionale C, con profilo professionale corrispondente almeno alla posizione C/2, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione del centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente, comma 1, lettera b), sara' composta da: un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o meno anziano svolge anche le funzioni di segretario. Alla commissione potranno essere aggregati in qualita' di membri aggiunti uno o piu' medici specialisti. 4. La commissione del centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente, comma 1, lettera c), sara' composta da: da un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; ufficiali dell'Arma dei carabinieri con qualifica di perito selettore attitudinale e ufficiali psicologi iscritti all'albo, membri, dei quali il meno elevato in grado o meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario.