Art. 8.
                             Commissioni

    1. Con   successivi  decreti  dirigenziali  saranno  nominate  le
seguenti commissioni:
      a) la  commissione per le prove scritte, per la valutazione dei
titoli, per le prove orali e per la formazione della graduatoria;
      b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
      c) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
    2. La commissione di cui al precedente, comma 1, lettera a) sara'
composta da:
      un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
      due  ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a maggiore, membri;
      due   ufficiali   in  servizio  presso  comandi  dell'Arma  dei
carabinieri,   che   potranno   essere   diversi  in  relazione  alle
specialita' di cui al precedente art. 1, membri aggiunti per le prove
scritte, per la valutazione dei titoli e per la prova orale;
      due  docenti  universitari  -  che  potranno  essere diversi in
relazione  alle specialita' di cui al precedente art. 1 delle materie
su  cui  vertono  le  prove  d'esame,  membri  aggiunti  per le prove
scritte, per la valutazione dei titoli e per la prova orale;
      un  docente  o  esperto,  che potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
      un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
capitano  ovvero  un  dipendente  civile  dell'amministrazione  della
difesa  appartenente all'area funzionale C, con profilo professionale
corrispondente almeno alla posizione C/2, segretario senza diritto di
voto.
    3. La   commissione   del   centro   nazionale   di  selezione  e
reclutamento  del  Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli
accertamenti  sanitari,  di  cui  al precedente, comma 1, lettera b),
sara' composta da:
      un   ufficiale   medico   di  grado  non  inferiore  a  tenente
colonnello, presidente;
      due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o
meno anziano svolge anche le funzioni di segretario.
    Alla  commissione potranno essere aggregati in qualita' di membri
aggiunti uno o piu' medici specialisti.
    4. La   commissione   del   centro   nazionale   di  selezione  e
reclutamento  del  Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli
accertamenti  attitudinali di cui al precedente, comma 1, lettera c),
sara' composta da:
      da   un  ufficiale  dell'Arma  dei  carabinieri  di  grado  non
inferiore a tenente colonnello, presidente;
      ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri  con qualifica di perito
selettore  attitudinale  e  ufficiali  psicologi  iscritti  all'albo,
membri,  dei  quali il meno elevato in grado o meno anziano svolgera'
anche le funzioni di segretario.