Art. 8.

                     Presentazione dei documenti

    Il  lavoratore  assunto,  ai fini dell'accertamento dei requisiti
previsti, sara' invitato a presentare a questa amministrazione, entro
trenta  giorni  dalla data di stipula del contratto, le dichiarazioni
sostitutive  sotto  elencate,  ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della
legge  15 maggio  1997,  n. 127,  nonche'  dal decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 e successive modificazioni.
      a) Dichiarazione  sostitutiva  di  certificazioni attestanti il
possesso dei seguenti requisiti:
      1. data e luogo di nascita;
      2. stato civile;
      3.  godimento  dei  diritti politici (ovvero i motivi della non
iscrizione   o  della  cancellazione  dalle  liste  elettorali)  -  i
cittadini    degli    Stati   membri   dell'Unione   europea   devono
autocertificare  il  godimento  dei  diritti  civili e politici anche
nello stato di appartenenza o di provenienza;
      4. cittadinanza;
      5. iscrizione alle liste elettorali;
      6.  mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne
penali  riportate  precisando  eventuali  provvedimenti  di amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziario);
      7. titolo di studio previsto dal bando di concorso;
      8.  regolare  posizione relativa all'adempimento degli obblighi
di leva (solo per i cittadini italiani).
      b) Dichiarazione  relativa  ad  incompatibilita'  e  cumulo  di
impieghi prevista dall'art. 16, comma 5, del C.C.N.L. 9 agosto 2000.
      c) Dichiarazione  dei  servizi resi, ai sensi dell'art. 145 del
Testo  unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili  e  militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973.
    Le dichiarazioni sostitutive sopracitate sono redatte su apposito
modulo predisposto da questa amministrazione.
    L'amministrazione   dispone   d'ufficio   accertamenti,  anche  a
campione,  sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni effettuate. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 15/1968, in materia
di  responsabilita'  penale.  Qualora  dal  controllo  emerga  la non
veridicita'  del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
    I   vincitori,   ai  fini  dell'ammissione  all'impiego,  saranno
altresi'  sottoposti  agli  accertamenti sanitari di cui all'art. 16,
comma  2,  lett. a)  del  decreto  legislativo  626/1994 e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  tesi  a  constatare  l'assenza  di
controindicazioni  al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini
della valutazione della loro idoneita' alla mansione specifica.
    Per   i   candidati  invalidi  di  guerra  ed  assimilati,  detti
accertamenti  saranno altresi' tesi a valutare che l'invalido, per la
natura  e  il  grado  della  sua invalidita' o mutilazione, non possa
riuscire  di  pregiudizio  alla salute ed incolumita' dei compagni di
lavoro.
    I  profughi  dei  territori  di confine hanno la facolta' di fare
riferimento  a  documenti gia' presentati ad altri uffici pubblici, o
ad  atti  ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e
di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali
documenti,  l'autorita'  che li ha rilasciati o gli uffici presso cui
sono depositati.
    I  candidati,  che siano dipendenti statali di ruolo, sono tenuti
ad  autocertificare  il  possesso  del  titolo di studio previsto dal
bando  di  concorso e a presentare una copia dello stato matricolare.
Sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.
    Le  dichiarazioni  di  cui  ai numeri 3) e 4) dovranno attestare,
altresi',  che  gli  interessati  erano in possesso del godimento dei
diritti  politici  e della cittadinanza dichiarata anche alla data di
scadenza  del  termine utile per produrre le domande di ammissione al
concorso.
    Scaduto  inutilmente il termine di 30 giorni per la presentazione
delle dichiarazioni di rito, e fatta salva la possibilita' di una sua
proroga   a   richiesta   dell'interessato  nel  caso  di  comprovato
impedimento, non si da' luogo alla stipulazione del contratto, ovvero
si   provvede,   per   i   rapporti  gia'  instaurati,  all'immediata
risoluzione dei medesimi.