Art. 2.
    Nell'eventualita'  in  cui  sia  necessario  sostituire un membro
eletto,  nella commissione giudicatrice subentra, a seconda dei casi,
il  professore o il ricercatore che abbia riportato il maggior numero
di  voti,  ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 117  del  23 marzo  2000.  La  sostituzione del
componente  designato  avviene  con  le  modalita' previste di cui al
comma 3, del predetto articolo.