Art. 11.

                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati personali forniti dai candidati sono trattati per le
finalita'  di  gestione  del  presente  bando  e  per  la  successiva
eventuale  instaurazione  del  rapporto di lavoro per la gestione del
rapporto medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge,  tra  i  quali  figura  il  diritto  di accesso ai dati che lo
riguardano nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
far  rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti  o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto  di  opporsi  al  loro trattamento per motivi legittimi. Tali
diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'I.N.G.V..
      Roma, 21 maggio 2001
                                            Il presidente: Boschi