Art. 7.

                        Titoli di precedenza

    1. I candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a
quello  indicato al, comma 4, del precedente articolo e che intendano
far  valere  i  titoli  preferenza  a  parita' di merito dovranno far
pervenire  all'Istituto  Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, entro
il  termine  perentorio di quindici giorni, che decorre dalla data di
ricevimento  di  apposito invito, i documenti in carta semplice o una
autocertificazione  attestanti  il  possesso  dei  titoli di riserva,
precedenza  o  preferenza  gia' dichiarati nella domanda. I documenti
dovranno  attestare,  altresi', che i suddetti titoli erano posseduti
fin  dalla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande.
    2.  A  parita'  di  merito, nella formazione della graduatoria si
terra' conto, nell'ordine, dei seguenti titoli di preferenza:
      insigniti di medaglia al valor militare;
      i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      i  mutilati  ed  invalidi  per  servizio nel settore pubblico e
privato;
      gli orfani di guerra;
      gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      gli  orfani  dei  caduti  per  servizio  nel settore pubblico e
privato;
      i feriti in combattimento;
      gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o  di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
      i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      i  figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
      i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
      coloro  che  abbiano  prestato  lodevole  servizio  a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      i  coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
      gli invalidi e i mutilati civili;
      militari  volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma.
    3. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      dal  numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
      dall'aver  prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazione
pubbliche.
    4. In assenza di titoli di preferenza, a parita' di merito, sara'
preferito  il  candidato  piu'  giovane  di eta', in applicazione del
secondo   periodo  dell'art. 3,  comma 7,  della  legge  n. 127/1997,
aggiunto all'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
    5.  Il  diritto alla preferenza a parita' di merito potra' essere
dimostrato  anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione
ovvero  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto di notorieta' a secondo
dei casi.
    6.  Il  candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso  dei  titoli che diano diritto alla riserva e/o preferenza a
parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
    7.  I  documenti  di cui al presente articolo saranno considerati
prodotti  in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con
avviso  di  ricevimento  entro il termine indicato nel comma 1. A tal
fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    8.  Ai  documenti  di  cui al presente articolo redatti in lingua
straniera  deve  essere  allegata  una  traduzione in lingua italiana
certificata,  conforme  al  testo straniero, redatta dalla competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un  traduttore
ufficiale.
    9. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.