Art. 7. Titoli di precedenza 1. I candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a quello indicato al, comma 4, del precedente articolo e che intendano far valere i titoli preferenza a parita' di merito dovranno far pervenire all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dalla data di ricevimento di apposito invito, i documenti in carta semplice o una autocertificazione attestanti il possesso dei titoli di riserva, precedenza o preferenza gia' dichiarati nella domanda. I documenti dovranno attestare, altresi', che i suddetti titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 2. A parita' di merito, nella formazione della graduatoria si terra' conto, nell'ordine, dei seguenti titoli di preferenza: insigniti di medaglia al valor militare; i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; gli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per fatto di guerra; gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; i feriti in combattimento; gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; gli invalidi e i mutilati civili; militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 3. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazione pubbliche. 4. In assenza di titoli di preferenza, a parita' di merito, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', in applicazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto all'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998. 5. Il diritto alla preferenza a parita' di merito potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' a secondo dei casi. 6. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il possesso dei titoli che diano diritto alla riserva e/o preferenza a parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi. 7. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma 1. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 8. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 9. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.