Art. 3. Esclusione dal concorso 1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati: a) La cui domanda sia stata presentata oltre il termine stabilito dal presente bando; b) la cui domanda sia priva della firma del candidato; c) che non abbiano i requisiti di ammissione indicati dall'art. 2, comma 1, del presente bando; d) che abbiano presentato domanda di partecipazione a piu' aree scientifiche nell'ambito della stessa sezione. 2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il presidente dell'I.N.G.V. puo' disporre in qualunque momento l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del concorso il presidente dell'I.N.G.V. dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sara' ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione al concorso o delle dichiarazioni di autocertificazione.