Art. 3.

                       Esclusione dal concorso

    1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
      a) La  cui  domanda  sia  stata  presentata  oltre  il  termine
stabilito dal presente bando;
      b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
      c) che   non   abbiano   i  requisiti  di  ammissione  indicati
dall'art. 2, comma 1, del presente bando;
      d) che abbiano presentato domanda di partecipazione a piu' aree
scientifiche nell'ambito della stessa sezione.
    2.   I  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con  riserva.  Il
presidente   dell'I.N.G.V.   puo'   disporre   in  qualunque  momento
l'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei  requisiti prescritti.
Qualora  i  motivi  che determinano l'esclusione siano accertati dopo
l'espletamento  del  concorso  il presidente dell'I.N.G.V. dispone la
decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso
stesso;  sara'  ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui
risulti  non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda
di    partecipazione   al   concorso   o   delle   dichiarazioni   di
autocertificazione.