Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    1.   Il   presidente   dell'I.N.G.V.   nomina   una   commissione
giudicatrice per ciascuna delle aree scientifiche di cui all'allegato
1),  con  l'avvertenza  che le aree affini potranno essere accorpate.
Ogni commissione e' costituita da un presidente e da due membri.
    2.  La  commissione dovra' concludere i suoi lavori entro quattro
mesi   dalla   data   della   prima   convocazione.   Il   presidente
dell'Istituto,  in  casi  eccezionali e per comprovate esigenze, puo'
disporre una proroga non superiore a due mesi.
    3.  Al  termine  dei  propri  lavori  la  commissione  formula la
graduatoria  generale  di merito. Gli atti concorsuali sono trasmessi
al   direttore   generale   dell'Istituto  per  l'approvazione  della
graduatoria e la proclamazione dei vincitori.