Art. 5. Commissione esaminatrice 1. Il presidente dell'I.N.G.V. nomina una commissione giudicatrice per ciascuna delle aree scientifiche di cui all'allegato 1), con l'avvertenza che le aree affini potranno essere accorpate. Ogni commissione e' costituita da un presidente e da due membri. 2. La commissione dovra' concludere i suoi lavori entro quattro mesi dalla data della prima convocazione. Il presidente dell'Istituto, in casi eccezionali e per comprovate esigenze, puo' disporre una proroga non superiore a due mesi. 3. Al termine dei propri lavori la commissione formula la graduatoria generale di merito. Gli atti concorsuali sono trasmessi al direttore generale dell'Istituto per l'approvazione della graduatoria e la proclamazione dei vincitori.