Art. 9.

            Regolarita' degli atti e nomina dei vincitori

    1.  Il  direttore  generale  dell'Istituto,  con proprio decreto,
tenuti  presenti gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza a
parita'  di  merito  di  cui  al  precedente  art. 8, riconosciuta la
regolarita'  del  procedimento  concorsuale  approva  la  graduatoria
generale di merito del concorso e nomina i relativi vincitori.
    2.   La   graduatoria   sara'   pubblicata   all'albo   ufficiale
dell'Istituto  nazionale  di  geofisica e vulcanologia, dalla data di
pubblicazione decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
    3.  I  vincitori  saranno assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato  al  secondo livello retributivo, profilo professionale
di  primo ricercatore, previo superamento del periodo di prova, della
durata di sei mesi. Nel caso in cui i vincitori siano gia' dipendenti
di ruolo dell'I.N.G.V. il periodo di prova e' dimezzato.
    4.   Ai  vincitori  assunti  in  servizio  sara'  corrisposto  il
trattamento  economico  iniziale  relativo al Il livello retributivo,
profilo  professionale di primo ricercatore, previsto dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 171/1991 e dal contratto collettivo
nazionale  di lavoro del personale del comparto istituzioni e enti di
ricerca e sperimentazione vigente.
    5.  Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto
da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
    6.  I  vincitori del concorso che, senza giustificato motivo, non
assumano  servizio nel termine stabilito, decadranno dal diritto alla
costituzione del rapporto di lavoro.
    7. L'accettazione dell'assunzione non potra' essere in alcun modo
condizionata.
    8.  L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e'  escluso  fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla
commissione esaminatrice.