Art. 9. Regolarita' degli atti e nomina dei vincitori 1. Il direttore generale dell'Istituto, con proprio decreto, tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza a parita' di merito di cui al precedente art. 8, riconosciuta la regolarita' del procedimento concorsuale approva la graduatoria generale di merito del concorso e nomina i relativi vincitori. 2. La graduatoria sara' pubblicata all'albo ufficiale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, dalla data di pubblicazione decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 3. I vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato al secondo livello retributivo, profilo professionale di primo ricercatore, previo superamento del periodo di prova, della durata di sei mesi. Nel caso in cui i vincitori siano gia' dipendenti di ruolo dell'I.N.G.V. il periodo di prova e' dimezzato. 4. Ai vincitori assunti in servizio sara' corrisposto il trattamento economico iniziale relativo al Il livello retributivo, profilo professionale di primo ricercatore, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991 e dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto istituzioni e enti di ricerca e sperimentazione vigente. 5. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio. 6. I vincitori del concorso che, senza giustificato motivo, non assumano servizio nel termine stabilito, decadranno dal diritto alla costituzione del rapporto di lavoro. 7. L'accettazione dell'assunzione non potra' essere in alcun modo condizionata. 8. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla commissione esaminatrice.