Art. 13.

                         Disposizioni finali

    Le  procedure  di  reclutamento si conformano ai principi fissati
dall'art. 36   del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29  e
successive   modifiche   ed   integrazioni   e,   per  le  parti  non
incompatibili   con  quanto  previsto  dall'art. 36,  si  applica  la
disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.
    Al/i  contrattista/i  si  applicano  le  norme  previste  per  il
personale  con  contratto  a  tempo  indeterminato  di corrispondente
livello  e  profilo, dalle leggi e contratti collettivi di lavoro del
comparto  del  personale  delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione.
                                                     Il direttore