Art. 6.

                              Punteggi

    Per  la valutazione dei titoli, della prova scritta e della prova
orale,   la  commissione  esaminatrice  dispone  complessivamente  di
novanta punti, cosi' ripartiti:
      a) titoli fino ad un massimo di trenta punti;
      b) prova scritta fino ad un massimo di trenta punti.
      c) prova orale fino ad un massimo di trenta punti.