Art. 6. Punteggi Per la valutazione dei titoli, della prova scritta e della prova orale, la commissione esaminatrice dispone complessivamente di novanta punti, cosi' ripartiti: a) titoli fino ad un massimo di trenta punti; b) prova scritta fino ad un massimo di trenta punti. c) prova orale fino ad un massimo di trenta punti.