Art. 7.

                 Valutazione titoli - Prove d'esame

    La  valutazione  dei  titoli,  previa  individuazione dei criteri
prima  di  aver  preso  visione  della  documentazione presentata dai
candidati, e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda
alla correzione dei relativi elaborati.
    Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti:
      a) titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione;
      b)  svolgimento di una documentata attivita' nel settore di cui
all'art. 2, lettera c);
      c) altri titoli pertinenti.
    Gli esami si articolano in:
      una  prova  scritta  su  uno o piu' argomenti nell'ambito delle
competenze indicate all'art. 2, lettera c);
      una  prova  orale  consistente  nella  discussione dei titoli e
sulle  competenze  richieste  di  cui all'art. 2, lettera c), nonche'
sull'accertamento  della  conoscenza  della  lingua  inglese  e sulla
conoscenza dell'informatica di base.
    Per   i   cittadini   stranieri,   il  colloquio  tendera'  anche
all'accertamento della conoscenza della lingua italiana.
    Il  giorno  e  il  luogo  della  prova scritta sono comunicati ai
candidati  mediante  lettera  raccomandata  a.r.  con almeno quindici
giorni  di  preavviso  rispetto  alla data in cui devono sostenere la
predetta prova.
    Al  colloquio  sono  ammessi i candidati che abbiano riportato un
punteggio non inferiore a 21/30 nella prova scritta.
    L'avviso  di  convocazione  al  colloquio  e'  dato  ai candidati
ammessi,  mediante  lettera  raccomandata  a.r.,  almeno venti giorni
prima di quello in cui essi devono sostenerlo.
    I  candidati  dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido
documento di riconoscimento.
    Ai candidati ammessi all'esame colloquio viene data comunicazione
del  voto  conseguito  nella  valutazione  dei  titoli  e nella prova
scritta.
    Per il superamento del colloquio il candidato dovra' riportate la
votazione minima di 21/30 ed un giudizio almeno sufficiente in ordine
alla conoscenza della lingua inglese e dell'informatica.
    Al  termine  della  seduta  relativa  al colloquio la commissione
esaminatrice  forma  l'elenco  dei  candidati con l'indicazione della
votazione   da   ciascuno   riportata  in  tale  prova,  elenco  che,
sottoscritto  dal  presidente  e dal segretario della commissione, e'
affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.