Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    La  commissione  esaminatrice  e'  nominata con provvedimento del
direttore  dell'Istituto  ed  e'  composta  da  esperti nelle materie
oggetto  della selezione. Le funzioni di segretario sono svolte da un
impiegato dell'ente appartenente al profilo non inferiore a quello di
collaboratore (o livello equiparato).