Art. 6. Punteggi Per la valutazione dei titoli, della prova scritta e della prova orale, la commissione esaminatrice dispone complessivamente di 90 punti, cosi' ripartiti: a) titoli fino ad un massimo di 30 punti; b) prova scritta fino ad un massimo di 30 punti; c) prova orale fino ad un massimo di 30 punti.