Art. 6.

                              Punteggi

    Per  la valutazione dei titoli, della prova scritta e della prova
orale,  la  commissione  esaminatrice  dispone complessivamente di 90
punti, cosi' ripartiti:
      a) titoli fino ad un massimo di 30 punti;
      b) prova scritta fino ad un massimo di 30 punti;
      c) prova orale fino ad un massimo di 30 punti.