Art. 11.

      Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato

    Il  vincitore  del  concorso sara' invitato a stipulare, ai sensi
dell'art. 16  del  nuovo contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico  ed  amministrativo  del  comparto  universita', un contratto
individuale  finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
    Il  rapporto  di  lavoro  e'  costituito  e  regolato,  ai  sensi
dell'art. 16,  comma 1, del nuovo C.C.N.L., dal contratto individuale
-   secondo   quanto  previsto  dal  contratto  collettivo  -,  dalle
disposizioni di legge e dalle normative comunitarie.
    Il  contratto  individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato  dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause  di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo,
condizione  risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo di preavviso,
l'annullamento  della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
    Al  nuovo  assunto  sara'  corrisposto  il  trattamento economico
iniziale spettante alla categoria D, posizione economica 1:
      L.  20.208.000  annue  lorde, previste come stipendio iniziale,
nonche'  L.  4.000.000  annue  lorde  ai sensi dell'art. 65, comma 1,
C.C.N.L.,  oltre all'indennita' di responsabilita' di cui all'art. 63
del  C.C.N.L.,  qualora  spettante,  e agli assegni spettanti a norma
delle vigenti disposizioni normative e contrattuali;
      L. 12.674.000 annue lorde di indennita' integrativa speciale;
      la tredicesima mensilita'.
    La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine  indicato  da  questa  amministrazione  comporta  l'immediata
risoluzione  del  rapporto  di  lavoro.  Qualora il lavoratore assuma
servizio,   per   giustificato   motivo,   con  ritardo  sul  termine
prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di
servizio;  e'  fatto  salvo  il  caso dell'impedimento giuridico alla
presentazione   in  servizio  che  rende  giustificata  l'assenza  ed
equivalente   l'assenza   stessa   alla   presenza  in  servizio  con
conseguente   decorrenza  degli  effetti  economici,  correlati  alla
situazione  di  assenza  giustificata  dal  servizio,  sin dal giorno
indicato dall'amministrazione quale termine per la presa di servizio.
    La  durata  del  periodo  di  prova sara' di tre mesi. Decorso il
periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una  delle  parti,  il dipendente si intende confermato in servizio e
gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno dell'assunzione a
tutti gli effetti.