Art. 4.

Allegati  alla  domanda;  modalita'  per la presentazione di titoli e
                   pubblicazioni/lavori originali

    Il candidato dovra' allegare alla domanda:
      1)   documenti,  o  dichiarazione  sostitutiva  dei  documenti,
attestanti  il  possesso  di  titoli  (si veda quanto specificato nei
commi successivi del presente articolo);
      2)  eventuali  pubblicazioni  e/o  lavori  originali,  in unica
copia, che si ritengano utili ai fini del concorso.
      3) copia fotostatica del documento di identita'.
    Per  quanto  riguarda  le  pubblicazioni:  per  i lavori stampati
all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i
lavori  stampati  in  Italia  debbono  essere  adempiuti gli obblighi
previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicazioni a stampa
(consegna  da parte dello stampatore di quattro esemplari di ogni suo
stampato  o pubblicazione alla prefettura della Provincia nella quale
ha  sede  l'officina  grafica  e  di  un esemplare alla Procura della
Repubblica).  L'assolvimento  di  tali obblighi (in sostanza il fatto
che  la  pubblicazione  e'  regolarmente  editata) e' automaticamente
certificato  dalla  produzione  a  cura  del candidato dell'originale
della  pubblicazione  oppure  puo'  essere  certificato  mediante una
dichiarazione  sostitutiva  di  atto di notorieta' resa dal candidato
sotto  propria  responsabilita',  ai  sensi  del  decreto legislativo
28 dicembre 2000, n. 445.
    Le pubblicazioni e, in particolare modo, gli articoli scientifici
(estratti  di  stampa),  possono essere ritenuti validi ai fini della
valutazione,  anche  qualora  siano presentati in semplice fotocopia,
purche'   rechino   le   indicazioni   relative   all'autore,  titolo
dell'opera,  luogo  di  pubblicazione ed, eventualmente, numero della
rivista,   enciclopedia,  trattato  da  cui  sono  ricavati  e  siano
accompagnati  da  dichiarazione  avente  ad oggetto la conoscenza del
fatto che la copia della pubblicazione e' conforme all'originale.
    Le pubblicazioni effettuate con mezzi diversi dalla stampa (opere
elettroniche)   sono   suscettibili   di  essere  valutate  senza  la
necessita' di osservare le formalita' previste per i lavori a stampa.
    Ai  fini  della  valutazione,  il  candidato  dovra' presentare i
documenti  attestanti il possesso dei titoli: a) in originale o b) in
copia autenticata, ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 2000,
n. 445,  o,  anche,  c)  in  copia  semplice. In tale ultimo caso, il
candidato  dovra'  accompagnare  la  copia  semplice  da  una propria
dichiarazione  sottoscritta avente ad oggetto la conoscenza del fatto
che la copia del documento e' conforme all'originale.
    In   sostituzione   della  documentazione,  il  candidato  potra'
produrre  una  dichiarazione,  sottoscritta,  di  possesso dei titoli
medesimi,  tenendo  conto  che,  ai  sensi  del  decreto  legislativo
28 dicembre  2000,  n. 445, possono essere autocertificati i seguenti
titoli:  titolo  di studio o qualifica professionale posseduta; esami
sostenuti;   titolo   di   specializzazione,   di   abilitazione,  di
formazione,  di aggiornamento e di qualificazione tecnica, iscrizione
in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, appartenenza
a ordini professionali.
    Il   candidato   potra'   inoltre  comprovare,  mediante  propria
dichiarazione   sottoscritta,   ai   sensi  del  decreto  legislativo
28 dicembre  2000,  n. 445,  l'ulteriore  possesso dei titoli che, ai
sensi  del successivo articolo 7 del presente bando, sono considerati
tra quelli valutabili.
    Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in modo
analitico  affinche' la Commissione possa utilmente valutare i titoli
ai quali si riferiscono.
    L'amministrazione  effettuera'  dei  controlli, anche a campione;
sanzioni  penali  sono  previste dall'art. 76 del decreto legislativo
28 dicembre  2000,  n. 445  per  le  ipotesi  di  falsita'  in atti e
dichiarazioni mendaci.
    I  documenti  ed  i  certificati  devono essere prodotti in carta
semplice, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370.
    Non   e'   consentito  il  semplice  riferimento  a  documenti  e
pubblicazioni gia' presentati all'Universita'.