Art. 13.

                         Disposizioni finali

    Le  procedure  di  reclutamento si conformano ai principi fissati
dall'art.  36  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, e
successive  modifiche ed integrazioni e, per le parti non compatibili
con  quanto  previsto  dall'art.  36,  si  applica  la disciplina del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, e
successive modifiche ed integrazioni.
    Al contrattista si applicano le norme previste per il personale a
contratto  a tempo indeterminato di corrispondente livello e profilo,
dalle  leggi  e  contratti  collettivi  di  lavoro  del  comparto del
personale   delle   istituzioni   e   degli   enti   di   ricerca   e
sperimentazione.
Il direttore: Giusti