Art. 4. Esclusione d'ufficio - Domanda di partecipazione Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio: l'inoltro della domanda oltre i termini di cui all'art. 3; la mancata sottoscrizione della domanda (la firma da apporre necessariamente in forma autografa non richiede l'autenticazione); l'assenza del requisito di cui all'art. 2, lettere a) e b). L'avviso di convocazione al colloquio e' dato ai candidati ammessi, mediante lettera raccomandata a.r., almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerlo. I candidati per i quali non sussistono motivi di esclusione d'ufficio sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il direttore dell'organo puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato reso noto agli interessati, l'esclusione dalla selezione.