Art. 4.

          Esclusione d'ufficio - Domanda di partecipazione

    Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio:
      l'inoltro della domanda oltre i termini di cui all'art. 3;
      la  mancata  sottoscrizione  della domanda (la firma da apporre
necessariamente in forma autografa non richiede l'autenticazione);
      l'assenza del requisito di cui all'art. 2, lettere a) e b).
    L'avviso  di  convocazione  al  colloquio  e'  dato  ai candidati
ammessi,  mediante  lettera  raccomandata  a.r.,  almeno venti giorni
prima di quello in cui essi devono sostenerlo.
    I  candidati  per  i  quali  non  sussistono motivi di esclusione
d'ufficio  sono  ammessi  con  riserva  alla  procedura selettiva. Il
direttore   dell'organo   puo'   disporre   in   ogni   momento,  con
provvedimento motivato reso noto agli interessati, l'esclusione dalla
selezione.