Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    La  commissione  esaminatrice  e'  nominata con provvedimento del
direttore dell'organo ed e' composta da esperti nelle materie oggetto
della  selezione.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un
impiegato dell'ente appartenente al profilo non inferiore a quello di
collaboratore (o livello equiparato).