Art. 7. Valutazione dei titoli e prove di esame La commissione adotta preliminarmente i criteri di valutazione prima di aver preso visione della documentazione presentata dai candidati. Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti: a) titolo richiesto per l'ammissione alla selezione; b) svolgimento di una documentata attivita' nel settore di cui all'art. 2, lettere c), d), f); c) altri titoli pertinenti. Ai candidati ammessi al colloquio e' data comunicazione del voto conseguito nella valutazione dei titoli. I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido. Il colloquio vertera' sulle conoscenze e/o esperienze di cui all'art. 2, lettere c), d), e), f). Per i cittadini appartenenti ad uno degli Stati membri della U.E. il colloquio tendera' anche all'accertamento della conoscenza della lingua italiana. Per il superamento del colloquio il candidato dovra' riportare la valutazione minima di 42/60 ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua straniera e dell'informatica. Al termine della seduta relativa al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.