Art. 7.

               Valutazione dei titoli e prove di esame

    La  commissione  adotta  preliminarmente i criteri di valutazione
prima  di  aver  preso  visione  della  documentazione presentata dai
candidati.
    Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti:
      a) titolo richiesto per l'ammissione alla selezione;
      b) svolgimento  di una documentata attivita' nel settore di cui
all'art. 2, lettere c), d), f);
      c) altri titoli pertinenti.
    Ai  candidati ammessi al colloquio e' data comunicazione del voto
conseguito nella valutazione dei titoli.
    I  candidati  dovranno  presentarsi  muniti  di  un  documento di
riconoscimento valido.
    Il  colloquio  vertera'  sulle  conoscenze  e/o esperienze di cui
all'art. 2, lettere c), d), e), f).
    Per i cittadini appartenenti ad uno degli Stati membri della U.E.
il  colloquio  tendera' anche all'accertamento della conoscenza della
lingua italiana.
    Per il superamento del colloquio il candidato dovra' riportare la
valutazione  minima  di  42/60  ed  un giudizio almeno sufficiente in
ordine alla conoscenza della lingua straniera e dell'informatica.
    Al  termine  della  seduta  relativa  al colloquio la commissione
esaminatrice  forma  l'elenco  dei  candidati con l'indicazione della
votazione   da   ciascuno   riportata  in  tale  prova,  elenco  che,
sottoscritto  dal  presidente  e dal segretario della commissione, e'
affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.