Art. 9.

                       Restituzione dei titoli

    I  candidati possono richiedere, entro sei mesi dall'espletamento
della  procedura,  la  restituzione,  con  spese a loro carico, della
documentazione  presentata  ai  fini della selezione. La restituzione
viene  effettuata  salvo contenzioso in atto. Trascorso tale termine,
l'organo  non e' piu' responsabile della conservazione e restituzione
della documentazione.