Art. 9. Restituzione dei titoli I candidati possono richiedere, entro sei mesi dall'espletamento della procedura, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata ai fini della selezione. La restituzione viene effettuata salvo contenzioso in atto. Trascorso tale termine, l'organo non e' piu' responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.