Art. 5.

                            Prove d'esame

    Gli  esami  consisteranno  in  due  prove  scritte,  di cui una a
contenuto  pratico,  ed  in  una prova orale sugli argomenti indicati
nell'allegato C.
    Sara' inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese.
    La commissione decidera', sulla base della tipologia delle prove,
la durata delle stesse.
    Le  prove scritte e la prova orale si intenderanno superate se il
candidato  avra'  riportato il punteggio di almeno 7/10 o equivalente
in ciascuna di esse.
    La  votazione  complessiva  e'  stabilita dalla somma della media
delle  votazioni  riportate nelle prove scritte e del voto conseguito
nella prova orale.
    Le  sedute  della commissione, durante lo svolgimento della prova
orale, sono pubbliche.
    Al  termine  di  ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
riportato  da  ciascuno  di  essi  e,  nello  stesso  giorno, curera'
l'affissione di tale elenco all'albo dell'Ateneo.