Art. 10.

          Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi

      I  concorrenti  risultati  beneficiari della borsa di studio, a
prescindere   dalla  natura  del  finanziamento  della  stessa,  sono
esonerati per tutta la durata del corso dal versamento del contributo
per l'accesso e la frequenza.
    Gli  ammessi al corso di dottorato di ricerca, senza la fruizione
della  borsa  di  studio,  sono  tenuti  al  pagamento  annuale di un
contributo  da  versare,  per il 1o anno, all'atto dell'ammissione al
corso  di  dottorato  di ricerca e, per gli anni successivi, entro la
prima   decade  dell'inizio  dell'anno  accademico,  subordinatamente
all'ammissione al corso medesimo.
    Il  contributo per l'accesso e la frequenza al corso di dottorato
di  ricerca  -  1o  ciclo,  anno accademico 2001/2002 - da versare in
un'unica soluzione, sara' del medesimo importo del contributo versato
dagli specializzandi della facolta' di medicina e chirurgia di questa
Universita'  in corso di definizione da parte degli organi di governo
dell'ateneo medesimo. Del pari si terra' conto anche della condizione
economica,   valutata   sulla  base  del  reddito  di  riferimento  -
conseguito  nell'anno  2000  - e del numero dei componenti del nucleo
familiare del dottorando.