Art. 10. Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi I concorrenti risultati beneficiari della borsa di studio, a prescindere dalla natura del finanziamento della stessa, sono esonerati per tutta la durata del corso dal versamento del contributo per l'accesso e la frequenza. Gli ammessi al corso di dottorato di ricerca, senza la fruizione della borsa di studio, sono tenuti al pagamento annuale di un contributo da versare, per il 1o anno, all'atto dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca e, per gli anni successivi, entro la prima decade dell'inizio dell'anno accademico, subordinatamente all'ammissione al corso medesimo. Il contributo per l'accesso e la frequenza al corso di dottorato di ricerca - 1o ciclo, anno accademico 2001/2002 - da versare in un'unica soluzione, sara' del medesimo importo del contributo versato dagli specializzandi della facolta' di medicina e chirurgia di questa Universita' in corso di definizione da parte degli organi di governo dell'ateneo medesimo. Del pari si terra' conto anche della condizione economica, valutata sulla base del reddito di riferimento - conseguito nell'anno 2000 - e del numero dei componenti del nucleo familiare del dottorando.