Art. 7.

                     Ammissioni in sovrannumero

    I   cittadini  extracomunitari  che  abbiano  superato  le  prove
d'esame,  sono  ammessi, senza borsa di studio, al corso di dottorato
di  ricerca in sovrannumero nel limite della meta' dei posti istituti
con arrotondamento all'unita' per eccesso.
    I  titolari di assegni di ricerca che siano risultati idonei alle
prove  di  ammissione al corso di dottorato di ricerca possono essere
ammessi  al  corso  anche  in  sovrannumero, ai sensi dell'art. 9 del
regolamento  di  Ateneo  recante  norme  in  materia  di dottorato di
ricerca,  emanato  con decreto rettorale n. 2812 del 24 agosto 1999 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nei  limiti  del numero
massimo  delle  unita' dei dottorandi che la struttura e' in grado di
formare.
    La  richiesta di ammissione in sovrannumero al corso di dottorato
di ricerca deve essere presentata entro la data di inizio del corso.
    Le  richieste  saranno accolte secondo l'ordine di presentazione,
subordinatamente  all'acquisizione del parere favorevole del collegio
dei  docenti  del dottorato circa la compatibilita' nello svolgimento
delle due attivita'.