Art. 9.

                           Borse di studio

    Le  borse  di  studio di cui all'art. 1 saranno conferite secondo
l'ordine della graduatoria generale di merito e fino alla concorrenza
del numero di borse messe a concorso. In caso di parita' di punteggio
tra  due  o piu' candidati, ai soli fini del conferimento della borsa
di  studio,  la precedenza in graduatoria sara' stabilita mediante la
valutazione della situazione economica dei concorrenti determinata ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 1997, n. 116 e
successive modificazioni ed integrazioni.
       L'importo   della  borsa  di  studio,  a  decorrere  dall'anno
accademico  2001/2002, e' pari a L. 20.450.000 (Euro 10561,54), ed e'
comprensivo  dei  contributi  previdenziali  a  carico del dottorando
fissati  dall'art. 2,  comma 26, e seguenti della legge n. 335/1995 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni  ed  e'  assoggettato, in
materia  fiscale,  alle  disposizioni  di  cui all'art. 4 della legge
n. 476/1984 e successive modificazioni ed integrazioni.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso.
    Il  pagamento  della  borsa  di  studio  viene effettuato in rate
bimestrali posticipate. Ai fini della fruizione della borsa il limite
reddituale  personale  complessivo  annuo e' fissato in L. 15.000.000
lordi  (Euro  7746,85).  Detto  limite va riferito all'anno solare di
erogazione della borsa stessa.
    Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio  a  qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  formazione  o di ricerca dei
borsisti.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
soggiorni all'estero nella misura del 50% in proporzione della durata
del  soggiorno. Tali periodi non possono complessivamente superare la
meta' della durata del corso di dottorato.
    Chi  ha  gia'  usufruito  di  una borsa di studio per un corso di
dottorato  di  ricerca,  anche per un solo anno, non puo' chiedere di
fruirne una seconda volta.